Come ottenere il vostro denaro più velocemente
Se il vostro partner commerciale non paga, dovete intraprendere un’azione esecutiva nei suoi confronti. Con un nuovo strumento conveniente, il processo è più rapido. Di Michael Krampf, lic. iur., avvocato, che lavora come giurista e redattore presso il Centro di consulenza «Beobachter».
Atto pubblico esecutivo" è il nome ingombrante di un nuovo strumento introdotto nel Codice di procedura civile svizzero (CPC) all'inizio del 2011. Esso consente al creditore di far valere il proprio credito nei confronti di un debitore inadempiente senza un previo procedimento civile. L'oggetto dell'atto può essere qualsiasi tipo di prestazione. Oltre alle richieste monetarie, possono essere prese in considerazione anche altre prestazioni, come quelle in natura o la presentazione di una dichiarazione d'intenti. Solo alcune aree del diritto privato sociale ne sono escluse. Ad esempio, per ragioni socio-politiche, non è possibile redigere un atto pubblico per i crediti derivanti da contratti di lavoro, di locazione e di consumo (come i contratti di credito al consumo). Al contrario, l'atto pubblico è possibile per le richieste di alimenti nell'ambito del diritto di famiglia. In pratica, in passato l'atto pubblico veniva stipulato soprattutto quando il debitore non pagava un debito nonostante fosse dovuto e le parti avevano concordato un piano di rimborso.
Il notaio è responsabile della redazione dell'atto. Le spese sono a carico del debitore. Queste si basano sulla corrispondente tariffa cantonale degli onorari notarili. Nel Cantone di Zurigo, si basano sull'importo della controversia. Esse ammontano all'uno per mille dell'importo in contestazione, ma almeno a 200 franchi.
Se il debitore non paga in seguito, il creditore deve far valere il suo credito attraverso l'esecuzione forzata. Deve quindi avviare un procedimento di esecuzione contro il debitore come qualsiasi altro creditore. Se il debitore si difende dall'ingiunzione di pagamento con una proposta legale, il creditore deve chiederne l'annullamento in giudizio. L'atto pubblico esecutivo ha uno status privilegiato rispetto a un normale riconoscimento di debito: è considerato un titolo definitivo per l'avvio di un procedimento legale. Il debitore può comunque opporre delle eccezioni. Tuttavia, non è sufficiente che le renda credibili, come nel caso dell'atto di riconoscimento ordinario. Deve provarle immediatamente, con documenti. Le semplici affermazioni non sono più sufficienti. Se il debitore non fornisce la prova, il tribunale annullerà la proposta legale. Il creditore può continuare il procedimento esecutivo fino all'apertura della procedura fallimentare. Il debitore ha quindi la possibilità di intentare un'azione di accertamento negativo o, se ha pagato il credito, un'azione di recupero. In entrambi i casi, tuttavia, l'attore si assume il rischio del contenzioso perché deve anticipare le spese processuali.
L'atto pubblico ha un altro vantaggio: il creditore può utilizzarlo per effettuare un cosiddetto pignoramento sui beni del debitore se questi non paga in tempo. Di conseguenza, il debitore non può più disporre dei beni in questione. Il pignoramento è possibile presso il tribunale del luogo di esecuzione del debito o del luogo in cui si trovano i beni.






