La Commissione per i reclami ha affrontato di propria iniziativa il tema "Internet e privacy". La questione se sia lecito o meno diffondere o fare riferimento a informazioni pubblicate su Internet è ormai diventata una questione centrale per i professionisti dei media nell'esercizio della loro professione.
In relazione a Internet, pubblicità non significa necessariamente anche "pubblicità mediatica". Il fattore decisivo non è solo l'intenzione con cui una persona si espone nella sfera pubblica di Internet. A seconda del loro contenuto, le informazioni o le immagini mantengono il loro carattere privato nonostante siano pubblicate su Internet. Nei singoli casi, i giornalisti sono quindi tenuti a valutare attentamente quale interesse prevalga: il diritto del pubblico all'informazione o il diritto di una persona alla protezione della propria vita privata.
In questa valutazione è decisivo il contesto in cui le informazioni sono state pubblicate online. Secondo il Consiglio della stampa, è necessario chiarire le seguenti questioni: Le informazioni sono apparse su un social network come Facebook o su un sito web istituzionale? Le informazioni sono destinate a una cerchia ristretta di destinatari o al grande pubblico? L'autore è un privato o è conosciuto pubblicamente?
I professionisti dei media devono inoltre assicurarsi che sia soddisfatto uno dei requisiti per la segnalazione dell'identificazione. I casi elencati nella linea guida 7.2 al punto 7 della "Dichiarazione", in cui è consentita l'identificazione, si applicano anche su Internet: Deve quindi trattarsi di un'apparizione pubblica, la persona deve essere generalmente nota e l'informazione deve essere correlata a ciò, la persona interessata ha dato il suo consenso alla menzione del suo nome, la persona ricopre una carica politica, ha una funzione di primo piano nel governo o nella società, c'è un rischio di confusione o c'è un altro interesse pubblico prevalente nella menzione del nome.