L'Associazione svizzera degli editori di media e syndicom sono alla vigilia di un accordo di settore

L’Associazione degli editori dei media svizzeri intende stipulare un accordo di categoria con syndicom, dopo che impressum aveva precedentemente respinto l’accordo. L’intesa raggiunta nell’ambito del partenariato sociale garantisce condizioni di lavoro minime vantaggiose per circa 4'000 lavoratori dei media dipendenti in Svizzera. Il rapporto di lavoro con i liberi professionisti continuerà ad essere regolato da contratti individuali.

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La conclusione di un accordo di settore (BV) con il sindacato syndicom offre ai professionisti dei media che lavorano per case editrici private un'ulteriore opportunità di ottenere condizioni lavorative minime favorevoli. Potenzialmente circa 4.000 giornalisti beneficeranno dell'accordo, che si applicherà alle case editrici grandi e piccole della Svizzera tedesca e del Ticino.

Salari minimi e prosecuzione del pagamento dei salari

Lo stipendio mensile iniziale per i giornalisti fissi deve ora essere di almeno 5.300 franchi svizzeri (per le case editrici con meno di 500 dipendenti) o 5.800 franchi svizzeri (per le case editrici con più di 500 dipendenti), e di 5.000 franchi svizzeri o 5.300 franchi svizzeri per le redazioni tecniche. I dipendenti riceveranno il 100 per cento del loro stipendio per i primi 30 giorni dopo la fine del periodo di prova in caso di malattia, e l’80 per cento del loro stipendio per i successivi 690 giorni.

Giorni di ferie e ferie supplementari

Ai dipendenti che lavorano almeno 15 domeniche o giorni festivi ai sensi della legge sul lavoro vengono concessi cinque giorni di ferie supplementari. Lo stesso vale per i dipendenti che lavorano 25 o più notti di notte. Il diritto alle ferie comprende cinque settimane di ferie e sei settimane di ferie a partire dai 50 anni.

Congedo di maternità e parentale

Oltre al congedo di maternità previsto dalla legge, le indennità giornaliere del PO sono integrate al 100% dello stipendio per tutta la durata del congedo e il congedo è prolungato di due settimane; durante il prolungamento viene corrisposto almeno l'80% dello stipendio. Su sua richiesta, la lavoratrice può anche prendere un ulteriore mese di congedo non retribuito dopo il congedo di maternità. Le indennità giornaliere del PO durante il congedo dell'altro genitore sono integrate al 100% dello stipendio per quindici giorni. L'altro genitore può inoltre richiedere un ulteriore congedo non retribuito fino a un mese dopo il congedo.

Voto e scheda informativa per i liberi professionisti

A condizione che il BV venga adottato dalla conferenza di settore di syndicom il 28 aprile 2026, i membri del VSM decideranno in merito alla sua adozione durante l'assemblea generale del 7 maggio 2026. Allo stesso tempo, è prevista l'adozione di un opuscolo per i liberi professionisti con l'obiettivo di fornire una guida ai membri. Allo stesso tempo, il VSM sostiene che i giornalisti freelance dovrebbero continuare a essere regolati da accordi contrattuali individuali collaudati.

Disponibilità a dialogare con impressum

impressum è ancora libera di firmare il BV dopo un'eventuale conclusione. L'Associazione svizzera degli editori di media mantiene la sua disponibilità al dialogo. Come si legge nel BV, esso entrerà in vigore quando tre quarti dei professionisti dei media che lavorano per i membri della VSM e che sono autorizzati a lavorare per la BR lo avranno firmato. L'associazione si impegnerà affinché l'accordo venga adottato dal maggior numero possibile di membri.

Alla luce dell'attuale situazione degli editori, la volontà delle aziende del settore dei media di assumere BV è ancora più importante. Le sfide includono il calo del consumo dei media, il flusso di denaro pubblicitario all'estero verso le grandi aziende tecnologiche e l'acquisizione non richiesta e non retribuita di contenuti da parte dei fornitori di IA. Ciò rende BV ancora più importante come simbolo di partnership sociale.

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