Il Consiglio della stampa rimprovera Tagi e BaZ

Il Consiglio della stampa approva un reclamo contro il Tages-Anzeiger. Anche un autore ospite del BaZ viene rimproverato.

presserat

Il Tages-Anzeiger ha violato il suo dovere di dire la verità in un'intervista con un esperto di setta, non sottolineando che la confessione dei Testimoni di Geova ha abolito la cosiddetta "regola dei due testimoni" nei casi di violenza sessuale. Il Consiglio svizzero della stampa approva un reclamo su questo punto.

Con il titolo "I Testimoni di Geova lacerano le famiglie", il 27 luglio 2015 il Tages-Anzeiger ha pubblicato un'intervista a un responsabile del progetto dell'associazione "Infosekta". Si parlava soprattutto dell'esclusione dalla comunità di fede e del relativo ostracismo anche da parte dei familiari più stretti.

Un ex membro ha dichiarato al Consiglio della Stampa che varie affermazioni erano false e non si trovavano negli scritti dei Testimoni di Geova. Ad esempio, il comandamento di limitare i contatti con i bambini esclusi si riferisce solo ai bambini adulti che non vivono più nella stessa famiglia. Inoltre, la regola secondo cui le accuse di abusi sessuali su minori vengono indagate solo se ci sono almeno due testimoni era già stata abolita alcuni mesi prima della pubblicazione dell'articolo.

Nella sua decisione, il Consiglio della stampa sottolinea che il dovere di dire la verità richiede anche un esame critico delle fonti, comprese le dichiarazioni degli intervistati. È vero che al giornalista è stato sostanzialmente consentito di assumere la credibilità dell'esperto dell'agenzia specializzata "Infosekta". Tuttavia, per quanto riguarda la "regola dei due testimoni", l'esperto avrebbe dovuto far presente che la regola era stata derogata o il giornalista intervistato avrebbe dovuto chiederlo.

L'autore ospite di BaZ cita erroneamente il nome

Un commentatore ospite può citare il nome di un abbonato che disdice una rivista? No, dice il Consiglio svizzero della stampa. E: un giornale non può esternare a quest'ultimo la responsabilità di questo nome inammissibile di un autore ospite. Perché il giornale è anche responsabile dei contributi degli ospiti in termini di etica dei media.

Lo dimostra il caso di un lettore che si era cancellato dalla pubblicazione "Standpunkt der Wirtschaft" via e-mail. Ha poi trovato il suo nome pubblicato in un commento ospite del consulente legale della Basler Zeitung, che ha commentato la cancellazione nella Basler Zeitung. Il lettore ha giustamente sostenuto al Consiglio della stampa di non essere una persona di interesse pubblico e che non c'era motivo di menzionare il suo nome pubblicamente. Inoltre, l'autore ospite aveva interpretato la cancellazione della rivista per mezzo di una cortese e-mail come un "completo delirio". Il Consiglio per la stampa ha definito questa interpretazione estremamente esagerata come non veritiera.

Gli osservatori hanno anonimizzato i rivenditori a sufficienza

Il Beobachter non ha violato alcun diritto personale con la sua storia di copertina sugli "steroidi anabolizzanti". Il Consiglio della Stampa ha respinto il reclamo di un uomo che l'articolo aveva descritto anonimamente come uno spacciatore.

Il 25 novembre 2015 il Beobachter ha pubblicato un focus sul tema degli steroidi anabolizzanti. In nove pagine, la rivista descriveva l'ampiezza di questo mercato, mostrava il collegamento con la crescente industria del fitness e informava sui pericoli degli steroidi anabolizzanti e di altre droghe. Due sezioni di testo illustravano i metodi utilizzati da uno spacciatore, sulla base di un'accusa.

Quest'uomo, citato come esempio, ha presentato un reclamo al Consiglio della stampa: non era stato sufficientemente anonimizzato nell'articolo, il suo ambiente era stato in grado di riconoscere il suo significato. Il Consiglio della stampa ha respinto l'obiezione: poiché l'Observer ha cambiato il nome e ha citato solo la prima lettera del cognome, ha rispettato sufficientemente la privacy del denunciante. Ciò significava che al massimo le persone più vicine al denunciante avrebbero potuto continuare a vedere chi era, ma non terze persone che erano venute a conoscenza dell'incidente solo attraverso i media.

Anche le altre obiezioni del denunciante sono ingiustificate per l'organismo di vigilanza: L'uomo si è lamentato di non essere stato interrogato sulle accuse e che l'Observer non ha corretto nulla. Per il Consiglio della stampa non c'era motivo di fare né l'una né l'altra cosa: l'Observer si è esplicitamente basato sul testo di un atto d'accusa e ha reso anonimo l'accusato. Di conseguenza, i suoi diritti personali non sono stati violati dalla mera descrizione dei metodi di uno spacciatore come descritti dalle autorità inquirenti in un procedimento penale.

L'uomo riteneva inoltre che il dovere di dire la verità fosse stato violato perché un passaggio di un'accusa era stato utilizzato per evidenziare un evento trattato in un altro procedimento penale. Il Consiglio della stampa ha osservato che, dal punto di vista giornalistico, si trattava degli stessi fatti. La suddivisione giuridica basata sulle diverse parti coinvolte non gioca un ruolo giornalistico.

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