Consiglio della stampa: l'interesse pubblico è superiore alla tutela della privacy
Il Consiglio della stampa ha deciso: Il copilota della Germanwings ha potuto essere nominato, Watson ha riferito correttamente di una tempesta di merda e Finews.ch ha potuto definire Rudolf Elmer un ladro di dati e un traditore.
Caso 1: al copilota della Germanwings è stato permesso di essere nominato
Nel marzo 2015, un aereo della Germanwings si è schiantato sulle Alpi francesi. L'incidente e il copilota, che ha portato alla morte 149 persone, hanno suscitato grande interesse. Un lettore ha presentato un reclamo al Consiglio svizzero della stampa perché i media avevano fatto il nome del copilota. Il Consiglio della stampa ha respinto il reclamo. Il Consiglio svizzero della stampa ha stabilito che il reato era di interesse pubblico preminente a causa della sua portata e della sua unicità. L'autore del reato era diventato un personaggio pubblico. In questo caso, il diritto del pubblico all'informazione ha prevalso sulla protezione della privacy dell'autore del reato. Il Consiglio della stampa respinge quindi un reclamo contro un articolo del Tages-Anzeiger e uno della NZZ am Sonntag. Per il Consiglio della stampa, la menzione del nome del colpevole può essere giustificata nel caso di un reato eccezionalmente grave. In ogni singolo caso, tuttavia, le redazioni devono valutare attentamente se nominare l'autore del reato sia ammissibile in termini di etica dei media. Nel farlo, devono anche tenere conto della privacy dei parenti dell'autore del reato. Anche se altri media diffondono il nome o le autorità inquirenti lo menzionano, ciò non autorizza tutti i media a pubblicarlo indiscutibilmente.
Neanche la presunzione di innocenza è stata violata
Il reclamo sosteneva inoltre che il Tages-Anzeiger e la NZZ am Sonntag avevano violato la presunzione di innocenza nel caso dell'incidente della Germanwings. Il Consiglio della stampa ha respinto anche questo. Entrambi gli articoli sono stati pubblicati pochi giorni dopo l'incidente. Entrambi relativizzano i colpevoli nelle primissime righe. La NZZ am Sonntag, ad esempio, afferma che il copilota "probabilmente si è schiantato di proposito". Il "Tages-Anzeiger" cita il pubblico ministero, che suggerisce che il copilota abbia agito deliberatamente. In entrambi i servizi appare subito chiaro ai lettori che le indagini non sono concluse. Entrambi i giornali non hanno quindi violato la presunzione di innocenza.
Caso 2: Watson ha riferito correttamente della tempesta di merda
Dopo che un'utente di Twitter ha cancellato il suo account e ha annunciato un'azione legale perché il suo vero nome era stato pubblicato su Twitter, Watson.ch ha pubblicato un articolo intitolato "Utente vittima di bullismo: Twitter Svizzera ha la più grande shitstorm della sua storia". Centinaia di persone hanno espresso la loro solidarietà all'utente di Twitter e hanno parlato contro il cyberbullismo. La cancellazione dell'account Twitter sarebbe stata provocata da un tweet di un giornalista che ha rivelato il vero nome dell'utente. L'utente ha contestato questa notizia presentando un reclamo al Consiglio svizzero della stampa. L'articolo faceva riferimento all'indagine penale in corso, ma non riconosceva che lei stessa non era in grado di fornire alcuna informazione a causa del procedimento in corso e quindi non rispettava la sua privacy. Watson ha inoltre omesso documenti, immagini, suoni e fonti importanti dello stalking e del cyberbullismo.
Per il Consiglio della stampa, anche nel caso di procedimenti penali in corso, non è discutibile se si sottolinea che tali procedimenti sono stati avviati. L'utente si era espressamente astenuto dal fornire a Watson un proprio resoconto fattuale. Il Consiglio della stampa ritiene inoltre accettabile che Watson abbia utilizzato le dichiarazioni della giornalista che ha twittato, da un lato, e il post dell'utente su Facebook, dall'altro, per raccogliere informazioni. La stessa utente aveva riferito su Facebook della cancellazione del suo account Twitter e dei motivi che l'avevano indotta a farlo, motivo per cui il Consiglio della stampa non ha ravvisato alcuna violazione della sua privacy. Inoltre, non è stato possibile riconoscere in cosa sarebbero consistiti i documenti sottratti a causa della mancanza di una descrizione più precisa. Il Consiglio della stampa ha respinto il reclamo.
Caso 3: Finews.ch ha potuto etichettare Elmer come ladro di dati e traditore.
Il Consiglio svizzero della stampa ha respinto un altro reclamo di Rudolf Elmer. Elmer aveva denunciato di essere stato erroneamente etichettato come "traditore" e "ladro di dati" in un servizio del portale internet Finews.ch. Ha inoltre denunciato una violazione della sezione 1 (verità) della "Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti". Entrambi i termini costituivano ulteriori accuse gravi che hanno reso necessaria una dichiarazione. Poiché l'articolo non era stato firmato, Elmer ha ritenuto violato anche il paragrafo 7 della "Dichiarazione". Questo prevede che ci si debba astenere da accuse anonime e di fatto ingiustificate. Nel parere 45/2008, il Consiglio della stampa aveva già affermato, in relazione al caso Elmer, che il termine "furto di dati" era appropriato, in quanto non spettava al Consiglio della stampa valutare legalmente le accuse penali rivolte al denunciante in relazione ai dati in questione relativi ai clienti della filiale delle Cayman della Banca Baer. Elmer aveva fornito i dati dei clienti della banca alla piattaforma internet Wikileaks. Nel parere 29/2012, il Consiglio della stampa ha continuato a proteggere i termini "ladro" e "ricattatore". In questo caso, secondo il Consiglio della stampa, "ladro di dati" è stato usato anche in modo colloquiale. Finews.ch chiarisce inoltre che Elmer si considera un whistleblower. L'uso del termine non è quindi discutibile. Lo stesso vale per l'accusa di "traditore", anche se non si tratta di un'accusa nuova. Secondo il Consiglio della stampa, Finews.ch è stata autorizzata a utilizzarla senza ascoltare il denunciante. (pd)
