SLK: il test del "cubo di calce" metaforico
La Commissione per la concorrenza leale si è pronunciata in merito a uno spot pubblicitario su un detergente a base di calce, oggetto di una doppia contestazione da parte di un concorrente. Il reclamo è stato accolto per metà.
Si tratta di uno spot televisivo o ce ne sono due? Il detergente anticalcare è così forte come dichiarato? E il suo effetto si applica anche alla schiuma attiva co-pubblicata? Queste sono state tre delle domande a cui la Seconda Camera della Commissione svizzera per il commercio equo ha dovuto rispondere nella sua ultima sessione del 2013. Per quanto riguarda il consumatore medio, metà del reclamo è stato accolto.
Nello specifico, il caso riguardava uno spot televisivo in due parti per prodotti per la pulizia del bagno della durata complessiva di 30 secondi; due terzi del tempo erano dedicati a un detergente anticalcare, gli ultimi dieci secondi a un cosiddetto active show. Un concorrente ha contestato questa pubblicità per due volte. In primo luogo, il detergente anticalcare non aveva l'effetto dichiarato. In secondo luogo, la transizione fluida da un prodotto all'altro dava l'impressione che la schiuma attiva avesse anche un effetto anticalcare. Entrambe le cose hanno indotto in errore i consumatori e sono state quindi scorrette.
Falsa impressione, test valido
La Seconda Camera della Commissione di equità (SLK) ha emesso una sentenza differenziata. Non ha sostenuto la prima parte del ricorso, ma ha appoggiato la seconda. Secondo i membri della Camera e gli esperti, per il consumatore medio era chiaro che il "test del cubo di calcare" mostrato era solo una metafora dell'effetto del prodotto, che di per sé era indiscutibile. Tanto più che in realtà nel bagno non era necessario rimuovere interi cubetti di calcare, ma solo depositi su superfici e rubinetterie. La Seconda Sezione, invece, ha accolto il ricorso in quanto la transizione tra la pubblicità dei due detergenti era fluida, entrambi i prodotti avevano la stessa area di applicazione e non venivano fatte dichiarazioni separate sull'effetto della schiuma attiva. Ciò ha dato l'impressione che il detergente con schiuma fosse una variante del prodotto con lo stesso effetto. Secondo la SLK, si trattava quindi di una rappresentazione ingannevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b della legge sulla concorrenza sleale (UCA).
Altri casi della Seconda Sezione
In totale, la Seconda Commissione ha trattato otto ricorsi, tra cui uno contro la pubblicità del latte come "programma naturale di fitness". Secondo il denunciante, questa affermazione era falsa e fuorviante, in quanto gli studi avevano da tempo dimostrato che il consumo di latte faceva ammalare le persone. Il reclamo è stato respinto, così come quello contro un'officina con sede nel comune di Lamone, a soli cinque chilometri da Lugano, che faceva pubblicità con il toponimo Lamone-Lugano. Sono stati invece accolti i reclami contro il claim "Telefonate gratuite verso tutte le reti svizzere", una violazione della lista Robinson dell'Associazione svizzera di marketing diretto (SDV) e una pubblicità di un'agenzia internet con il seno prosperoso e solo leggermente coperto di una donna e il claim "Soignez votre vitrine sur le web", che è stato difeso come umoristico.
