Nessun rimborso dell'IVA sulla tassa di ricezione
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un privato che chiedeva il rimborso dell'IVA relativa al canone di ricezione radiofonica e televisiva degli ultimi cinque anni.
Il Tribunale amministrativo federale, in quanto tribunale di grado inferiore, non ha accolto la richiesta perché non c'era una sentenza impugnabile. Il privato aveva presentato il ricorso sulla base del comunicato stampa dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 20 agosto. In esso il Bakom affermava che, insieme all'Amministrazione federale delle contribuzioni, era giunto alla conclusione che l'IVA sul canone di ricezione radiotelevisivo non sarebbe stata rimborsata retroattivamente. Tuttavia, il denunciante chiede il rimborso dell'IVA in conformità con il termine di prescrizione della legge sull'IVA per gli ultimi cinque anni.
Poiché il comunicato stampa di Bakom non è un'ordinanza contro la quale è possibile presentare ricorso, il Tribunale amministrativo federale non ha accolto la richiesta. Il Tribunale federale ha ora confermato la correttezza di questa decisione. In aprile, il Tribunale federale aveva stabilito che il canone di ricezione radiotelevisivo non è soggetto a IVA. Per questo motivo, Bakom ha ridotto il canone per le abitazioni private di 11,30 franchi, portandolo da 462,40 a 451,10 franchi. (SDA)
