SLK: "Confronto tra mele e arance".
Nella riunione del 9 marzo 2016, la Prima Camera della Commissione svizzera per il commercio equo (SLK) ha dovuto valutare sette nuovi casi e una richiesta di sanzioni. Immagini radiografiche fittizie, chip elettrosmog e paragoni azzardati hanno fornito molto materiale di discussione.
A parte le questioni nutrizionali, confrontare le mele con le pere non è una buona cosa. Lo stesso vale per il confronto dei prezzi "Teleriscaldamento: 1 kWh = 16,74 centesimi; gasolio da riscaldamento: 1 kWh = 7,5 centesimi". Il confronto tra il prezzo del calore e quello del combustibile, ha criticato il denunciante, era altrettanto inammissibile quanto l'affermazione "Poiché il funzionamento del riscaldamento di questi sistemi di teleriscaldamento non è sufficiente per l'intera fornitura di calore, una parte significativa è fornita dal riscaldamento a gasolio". La Prima Camera della SLK ha dato ragione al ricorrente in entrambi i casi. Secondo la Corte Suprema Federale, quando si effettuano confronti e in particolare confronti di prezzo, possono essere confrontati solo prodotti realmente comparabili (BGer 4A_647/2014 del 15.4.15). L'art. 3 comma 1 lett. e della legge sulla concorrenza sleale (UCA) richiede inoltre che tale pubblicità non sia scorretta o ingannevole e sia direttamente comprensibile per il consumatore medio. Dal canto suo, l'affermazione contestata è un'affermazione di fatto che il convenuto deve provare. L'articolo di PR del settore delle telecomunicazioni citato come prova non è sufficiente. Il reclamo è stato accolto su entrambi i punti.

Libertà di imitazione
Per contro, è stato respinto il reclamo di una stazione radio web di hockey su ghiaccio che accusava un concorrente di aver copiato testi, layout, loghi e struttura del suo sito web. La legge sul commercio equo e solidale non riconosce un divieto generale di imitare servizi di terzi. La Corte Suprema Federale ha ripetutamente stabilito che i servizi o i risultati del lavoro che non godono della protezione dei diritti di proprietà intellettuale - in particolare la protezione del marchio o del copyright - possono in linea di principio essere utilizzati e imitati da chiunque. Tuttavia, l'imitazione non deve generare confusione con i prodotti, le opere, i servizi o le operazioni commerciali di un'altra parte (art. 3 comma 1 lett. d UCA). Sebbene non si possa negare una certa somiglianza, la Prima Camera non è riuscita a stabilire una violazione della legge sulla concorrenza sleale o del diritto d'autore.
Giocare con la paura
Secondo il denunciante, la pubblicità di un istituto radiografico fittizio per le biciclette elettriche con immagini radiografiche fittizie era ingannevole e puramente allarmistica. Il distributore di biciclette elettriche era di parere diverso e riteneva che il contenuto umoristico della campagna fosse chiaramente riconoscibile a prima vista dall'immagine radiografica fittizia. Secondo l'art. 4, comma 2, del Codice di Condotta della Camera di Commercio Internazionale (ICC), la comunicazione di marketing non deve fare leva sulla paura senza un motivo giustificabile. Ciò non può essere escluso nel caso di specie, poiché la busta sovradimensionata era etichettata con il mittente fittizio "Röntgeninstitut Oberwangen - Röntgen, Mammographie, Ultraschall" e la nota "Röntgenaufnahmen - Bitte nicht knicken!". La Prima Camera non ha chiarito definitivamente la questione, in quanto il distributore di e-bike ha fornito garanzie credibili che non avrebbe più continuato questo tipo di campagna (art. 9 comma 1 lett. b del Regolamento SLK).

Biorisonanza o assurdità?
I "chip elettrosmog" possono effettivamente convertire le radiazioni nocive dei telefoni cellulari in radiazioni positive di biorisonanza e i "chip alimentari" possono migliorare il sapore dei cibi? Il denunciante era del parere che si trattasse di "balle". I termini utilizzati non erano scientificamente provati. Era inoltre dell'opinione che solo le modalità d'azione scientificamente provate dovessero essere pubblicizzate. Secondo l'SLK, non è così, perché altrimenti non sarebbe più consentito pubblicizzare i rimedi omeopatici. Giudicare se l'elettrosmog e i chip alimentari siano efficaci o semplicemente spazzatura non è di competenza della Commissione per la correttezza. La Prima Camera doveva quindi solo giudicare se le dichiarazioni pubblicitarie contestate dal denunciante fossero ingannevoli. Non vi era alcuna indicazione in tal senso. Il ricorso è stato respinto.

