Il Tribunale federale conferma la multa per il giornalista della NZZ am Sonntag

La magistratura di Zurigo ha giustamente multato un giornalista della NZZ am Sonntag per aver pubblicato dichiarazioni confidenziali della Consigliera federale Widmer-Schlumpf sulla controversia con l'ex Procuratore federale Erwin Beyeler. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza.

Nell'aprile 2009, la NZZ am Sonntag ha pubblicato un testo intitolato "Schelte für den Bundesanwalt" (rimproveri al procuratore generale) sulla controversia tra l'allora ministro della Giustizia Eveline Widmer-Schlumpf e l'allora procuratore generale Erwin Beyeler. Il giornalista citava le dichiarazioni rilasciate dalla consigliera federale davanti alla sottocommissione del Comitato di controllo degli affari del Consiglio nazionale. Tra le altre cose, Widmer-Schlumpf aveva detto che lei e Beyeler "hanno sempre litigato perché non capiamo la leadership allo stesso modo".

400 franchi di multa

La magistratura di Zurigo ha condannato il giornalista a una multa di 400 franchi svizzeri per aver pubblicato atti ufficiali segreti. Il Tribunale federale ha ora confermato questa decisione e respinto il ricorso del giornalista. Secondo i giudici di Losanna, le delibere della commissione sono riservate per legge.

Lo scopo del regolamento è che i partecipanti all'incontro possano presentare i loro punti di vista liberamente e senza essere ostacolati da influenze esterne. Questo è stato un bene prezioso. L'argomento della riunione in questione era la condotta dell'Ufficio del Procuratore Generale, il suo controllo da parte di Widmer-Schlumpf e il conflitto che ne deriva.

Niente di nuovo sull'argomento

La pubblicazione delle dichiarazioni del Consiglio federale avrebbe probabilmente indurito i fronti e reso più difficile la soluzione del conflitto. L'interesse dello Stato alla segretezza era quindi particolarmente grande in questo caso specifico. Per contro, la questione in questione aveva suscitato un notevole interesse pubblico. Tuttavia, la controversia tra il capo del DFGP e il procuratore generale e le sue ragioni erano già note all'epoca. La pubblicazione non aveva quindi apportato informazioni significativamente nuove. Nel complesso, l'interesse alla segretezza aveva chiaramente prevalso. La condanna era inoltre compatibile con la libertà di espressione sancita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. (Sentenza 6B_186/2012 dell'11.1.2013)
 

More articles on the topic