Il Consiglio federale regolamenta i dettagli sul roaming e sulla pubblicità telefonica

In futuro, i fornitori di servizi di telecomunicazione dovranno proteggere meglio i clienti dalle chiamate pubblicitarie indesiderate e dalle elevate tariffe di roaming. Il Parlamento aveva approvato in primavera alcune modifiche legislative in tal senso. Ora si stanno definendo i dettagli relativi alla loro attuazione.

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Venerdì il Consiglio federale ha aperto la consultazione su un pacchetto di ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni. I fornitori di servizi di telecomunicazione sono ora tenuti a proteggere i loro clienti non solo dalla pubblicità di massa sleale, ma anche da quella scorretta.

Ciò include le chiamate pubblicitarie da un numero non registrato nell'elenco telefonico. Anche coloro che non tengono conto del fatto che un cliente non desidera ricevere un messaggio pubblicitario in base all'annotazione nell'elenco telefonico fanno pubblicità sleale. Infine, rientrano nella disposizione anche coloro che utilizzano i dati di tali chiamate.

 

Varie offerte di filtri

In futuro, i clienti dovranno essere in grado di ottenere informazioni sui chiamanti dal fornitore. I fornitori sono inoltre tenuti a offrire ai clienti almeno due soluzioni: una gestita dal fornitore e che deve essere attivata o disattivata solo dai clienti e una che i clienti devono gestire autonomamente.

Può trattarsi, ad esempio, di due offerte di filtri, come scrive il Consiglio federale nel rapporto esplicativo sulla consultazione. La soluzione da gestire individualmente consente ai clienti di bloccare anche le chiamate che non possono essere bloccate dai provider perché sono rumorose o non rientrano affatto nel campo di applicazione della legge.

 

Informare i clienti

Ulteriori modifiche riguardano il roaming. Il Parlamento aveva dato al Consiglio federale la possibilità di combattere le tariffe al dettaglio sproporzionatamente elevate e di fissare dei tetti di prezzo.

Il Consiglio federale vuole innanzitutto obbligare i provider a informare i clienti. Normalmente, questi ultimi ricevono informazioni sul roaming sotto forma di SMS. Se un cliente non può ricevere tale SMS, il fornitore deve bloccare l'accesso ai servizi di roaming fino a quando il cliente stesso non lo riattiverà.

 

Impostare i limiti

Al più tardi al momento della riattivazione dell'accesso ai servizi di roaming, i clienti devono essere informati dei prezzi applicabili e del luogo in cui possono verificare le tariffe applicabili, nonché delle opzioni tariffarie disponibili per ottenere riduzioni di prezzo.

I clienti devono inoltre poter fissare un limite ai costi di roaming o scegliere un'opzione tariffaria corrispondente. Queste misure sono obbligatorie solo se i costi per i servizi di roaming sono superiori a quelli per un uso simile in Svizzera.

 

Fatturazione al secondo

È inoltre previsto che i provider di telefonia mobile debbano addebitare le tariffe al secondo e al kilobyte. Gli ultimi dati mostrano che c'è ancora una discrepanza tra i minuti addebitati e quelli effettivamente consumati, si legge nel rapporto.

Il principio secondo cui i consumatori pagano solo per i volumi effettivamente utilizzati dovrebbe essere applicato sia ai dati che alle chiamate. L'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi più vicini.

 

Tariffa massima di 30 secondi

C'è un'eccezione: se i provider di telefonia mobile svizzeri non ricevono dalle società partner estere i dati necessari per la fatturazione, precisi al secondo e al kilobyte, non possono addebitare ai loro clienti i servizi in modo così preciso. Tuttavia, i provider devono dimostrarlo sulla base dei dati forniti.

I fornitori di telefonia mobile sono inoltre autorizzati a fissare costi minimi per una chiamata, in modo da poter coprire in ogni caso i costi sostenuti per stabilire una connessione. I costi minimi per chiamata possono corrispondere al massimo alla tariffa per 30 secondi. Questa struttura tariffaria corrisponde a quella dell'UE e ha dato buoni risultati, scrive il Consiglio federale.

 

Non ostacolare i fornitori terzi

Inoltre, i fornitori di telefonia mobile non devono ostacolare l'utilizzo di servizi di roaming di fornitori terzi all'estero. Se esiste un'offerta di questo tipo e un cliente vuole utilizzarla, deve essere possibile farlo in modo semplice.

Inoltre, sono previste nuove disposizioni sui numeri brevi, sulle chiamate di emergenza e sulle eccezioni all'obbligo di neutralità della rete. Le parti interessate possono commentare le modifiche previste all'ordinanza fino al 25 marzo 2020. (SDA)

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