SLK: violato il diritto alla personalità del bambino

La Seconda Sezione della Commissione svizzera per la lealtà commerciale (SLK) ritiene che la pubblicità di un marchio di moda maschile violi i diritti della personalità di un neonato. Un secondo reclamo relativo alla discriminazione nei confronti delle donne è stato respinto.

La pubblicità discutibile di un marchio di moda maschile mostra un uomo perfettamente vestito per gli affari. Egli tiene in braccio un bambino maschio nudo, la cui caratteristica sessuale principale è riconoscibile e che gli fa la pipì addosso in un arco elevato. Il denunciante ha ritenuto che questa rappresentazione fosse degradante e pornografica. La Seconda Camera della SLK ha accolto il reclamo, ma non sulla base del principio SLK 3.11 "Pubblicità discriminatoria per motivi sessuali", bensì sulla base della violazione dei diritti della personalità. Dal diritto generale della personalità, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice Civile, deriva che è inammissibile raffigurare una persona in una comunicazione commerciale senza il suo esplicito consenso (diritto alla propria immagine, si veda anche il principio SLK 3.2 n.1).

Inoltre, il Codice consolidato delle pratiche pubblicitarie della Camera di Commercio Internazionale (ICC) afferma che la comunicazione commerciale deve rispettare la dignità umana. Se una persona non è in grado di giudicare, come il bambino della pubblicità contestata, il consenso necessario può essere dato anche dai suoi rappresentanti legali, ad esempio i genitori. Questo, però, solo nella misura in cui viene preservato il nucleo del diritto della personalità. L'immagine in questione del bambino mentre urina non rientra in queste eccezioni. Piuttosto, colpisce la privacy e la dignità del bambino e quindi il nucleo ingiustificabile del diritto della personalità. Pertanto, i genitori non avevano il diritto di acconsentire all'immagine per conto del figlio.

Discriminatorio o umoristico?

Il secondo caso mostra quanto sia ancora fluida la percezione delle rappresentazioni discriminatorie di genere. Uno spot radiofonico per una società di credito al consumo dice: "Immaginate che la vostra ragazza abbia finalmente superato l'esame di guida al terzo tentativo. Ora è giunto il momento di acquistare una nuova auto... con un sistema elettronico di ausilio al parcheggio". Secondo la denunciante, queste affermazioni violano la dignità delle donne e sono quindi discriminatorie. L'intervistato, invece, ha invocato un approccio umoristico. Si trattava di un gioco con pregiudizi ben noti: "Le donne non possono guidare" e "Gli uomini amano le auto più delle loro mogli". La Seconda Camera ha respinto il ricorso perché lo spot raccontava una storia individuale e non era un ritratto stereotipato delle donne nel loro complesso. Inoltre, la rappresentazione umoristica era chiaramente evidente.
 

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